Art. 69

In vigore dal 18 feb 2008
1.   L’impegno finanziario della Commissione è specifico quando il beneficiario e l’importo della spesa sono noti. L’impegno finanziario della Commissione è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l’impegno specifico rimane indeterminato. 2.   Gli impegni finanziari per le spese amministrative della Commissione possono essere frazionati su più esercizi in quote annue. Gli impegni giuridici corrispondenti menzionano il frazionamento. 3.   Sono considerate spese amministrative ai fini dell’, paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 2 del presente articolo: a) le spese relative alle risorse umane che non fanno parte del personale statutario; b) le spese di formazione; c) le spese di missione; d) le spese di rappresentanza; e) le spese per riunioni; f) le spese per interpreti e/o traduttori indipendenti; g) le spese per gli scambi di funzionari; h) l’importo di locazioni mobiliari e immobiliari a carattere ripetitivo; i) le assicurazioni di vario tipo; j) le spese di pulizia e manutenzione; k) le spese per le utenze dei servizi di telecomunicazione; l) le spese per acqua, gas ed elettricità; m) le spese per pubblicazioni periodiche.
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Art. 69 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo