Art. 74

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Gli impegni giuridici riferiti ad impegni finanziari specifici sono conclusi dalla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno n, dove l’anno n è quello nel corso del quale la Commissione ha preso gli impegni finanziari specifici, fatto salvo l’, paragrafo 3. 2.   Gli impegni finanziari globali coprono di norma il costo totale degli impegni giuridici specifici corrispondenti conclusi dalla Commissione fino al 31 dicembre dell’anno n + 1, dove l’anno n è quello nel corso del quale la Commissione ha preso gli impegni finanziari globali, fatto salvo l’, paragrafo 3. Tuttavia, quando si tratta dell’attuazione degli impegni globali di cui all’, paragrafo 3, lettera a), i singoli contratti e convenzioni corrispondenti sono conclusi dalla Commissione entro tre anni dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento. I singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile ed alla valutazione possono essere conclusi successivamente. Anche le clausole aggiuntive ai contratti già conclusi possono essere concordate successivamente. Allo scadere dei periodi di cui al paragrafo 1 e del primo e secondo comma del presente paragrafo, il saldo non utilizzato degli impegni finanziari è disimpegnato dall’ordinatore competente.
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Art. 74 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo