Art. 71

In vigore dal 18 feb 2008
Quando procede all’adozione di un impegno finanziario, l’ordinatore competente verifica quanto segue: a) l’esattezza dell’imputazione contabile; b) la disponibilità dei fondi; c) la conformità della spesa alle disposizioni pertinenti, in particolare a quelle dell’accordo ACP-CE, della decisione sull’associazione d’oltremare, dell’accordo interno, del presente regolamento e di ogni atto adottato in esecuzione di tali disposizioni; d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.
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