Art. 68
In vigore dal 18 feb 2008
1. L’impegno finanziario della Commissione consiste nell’operazione di riserva dei fondi necessari all’esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.
2. L’impegno giuridico della Commissione è l’atto con il quale l’ordinatore competente assume o crea un’obbligazione nei confronti di terzi dalla quale risulta una spesa a carico del FES.
3. L’impegno finanziario e l’impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore. Una deroga a tale regola è ammessa nei casi seguenti:
a)
quando si tratta di spese amministrative sostenute dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, per le quali gli impegni finanziari sono stati frazionati in conformità dell', paragrafo 2;
b)
quando impegni globali riguardano convenzioni di finanziamento di cui all’, paragrafo 3.
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