Art. 65
In vigore dal 18 feb 2008
1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l’afflusso delle entrate del FES e a vigilare sulla salvaguardia dei suoi diritti.
2. Il contabile può procedere al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti del FES o delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti del FES o delle Comunità.
3. Nel contesto degli appalti eseguiti in economia e degli appalti in amministrazione decentrata indiretta di cui al titolo VI ed in caso di mancato recupero entro i termini dei crediti del FES nei confronti dell’ordinatore nazionale, l’ordinatore competente prende tutte le misure necessarie per ottenere il rimborso effettivo delle somme dovute, compresa, se necessario, l’interruzione del ricorso a questo tipo di appalti a favore dello Stato o del PTOM in questione.
4. Qualora l’ordinatore delegato intenda rinunciare o rinunciare parzialmente al recupero di un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. Tale decisione di rinuncia deve essere motivata. L’ordinatore può delegare la decisione soltanto in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
5. L’ordinatore può cancellare o adeguare un credito accertato.
6. I crediti del FES nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti del FES sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
7. Gli articoli da 82 a 85 e da 87 a 89 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione dei paragrafi da 1 a 6.
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