Art. 70
In vigore dal 18 feb 2008
1. L’ordinatore competente procede all’impegno finanziario prima di concludere un impegno giuridico della Commissione nei confronti di terzi.
2. Danno luogo ad impegni finanziari della Commissione le decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione secondo le disposizioni dell’accordo ACP-CE o della decisione sull’associazione d’oltremare che l’autorizzano ad accordare un aiuto finanziario a valere sul FES.
3. Costituiscono impegni giuridici della Commissione:
a)
una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome della Comunità, e gli Stati ACP o i PTOM beneficiari o gli organismi da questi designati;
b)
un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o tra la Commissione e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione delle azioni.
4. Ogni convenzione di finanziamento, contratto o convenzione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione, dell’OLAF, e della Corte dei conti, su documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di finanziamenti a valere sulle risorse FES.
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