Art. 75

In vigore dal 18 feb 2008
1.   L’importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato dalla Commissione a seguito di un impegno globale, è registrato dall’ordinatore competente, prima della firma, nei conti del FES, mediante imputazione dell’impegno finanziario globale. 2.   Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più di un esercizio e gli impegni finanziari corrispondenti comportano, fatte salve le spese amministrative di cui all’, paragrafo 3, un termine d’esecuzione fissato secondo il principio della sana gestione finanziaria. Le parti degli impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno e gli stanziamenti corrispondenti sono annullati. Quando un impegno giuridico non ha dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni dopo la sua firma, si procede al disimpegno dell’impegno finanziario ed all’annullamento degli stanziamenti corrispondenti. 3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano fatte salve le eventuali decisioni adottate dal Consiglio ai sensi degli dell’accordo ACP-CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:215:oj#art-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo