Art. 79
In vigore dal 18 feb 2008
Conformemente al principio della sana gestione finanziaria di cui all’ e nei limiti delle proprie competenze, la Commissione si adopera per garantire che:
a)
gli impegni giuridici che attuano le convenzioni di finanziamento di cui all’, paragrafo 1, siano conclusi entro tre anni dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento corrispondente; singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile e alla valutazione nonché le clausole aggiuntive ai contratti già conclusi possono intervenire successivamente;
b)
l’importo degli impegni finanziari specifici corrispondenti agli impegni giuridici specifici assunti per l’attuazione di una convenzione di finanziamento di cui all’, paragrafo 1, che non hanno dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni in seguito alla firma dell’impegno giuridico siano oggetto di disimpegno.
Allo scadere del periodo fissato nelle convenzioni di finanziamento per la conclusione degli impegni giuridici di cui al primo comma, lettera a), l’ordinatore competente disimpegna il saldo non utilizzato degli impegni finanziari corrispondenti.
Gli impegni giuridici di cui al primo comma, lettera b), sono contratti, convenzioni di sovvenzione o programmi a preventivo stipulati dallo Stato ACP o dal PTOM o dalle sue autorità o contratti e convenzioni di sovvenzione conclusi dalla Commissione a loro nome e per loro conto. Ai fini dell’applicazione del presente comma, la Commissione, d’accordo con gli Stati ACP e i PTOM beneficiari, inserisce le opportune disposizioni nelle convenzioni di finanziamento di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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