Art. 83
In vigore dal 18 feb 2008
1. Il pagamento deve basarsi sulla prova che l’azione corrispondente è conforme alle disposizioni dell’atto di base o del contratto. Esso consiste in una o più delle seguenti operazioni:
a)
pagamento della totalità dell’importo dovuto;
b)
pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:
i)
prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;
ii)
uno o più pagamenti intermedi,
iii)
pagamento a saldo degli importi dovuti.
2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamenti di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell’esecuzione.
3. Gli del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis.
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