Art. 83

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Il pagamento deve basarsi sulla prova che l’azione corrispondente è conforme alle disposizioni dell’atto di base o del contratto. Esso consiste in una o più delle seguenti operazioni: a) pagamento della totalità dell’importo dovuto; b) pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti: i) prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti; ii) uno o più pagamenti intermedi, iii) pagamento a saldo degli importi dovuti. 2.   Nella contabilità i diversi tipi di pagamenti di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell’esecuzione. 3.   Gli del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis.
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Art. 83 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo