Art. 85

In vigore dal 18 feb 2008
I pagamenti vengono effettuati tramite i conti bancari di cui all’. Le norme dettagliate per l’apertura, la gestione e l’utilizzo di tali conti sono determinate dal contabile. Tali norme prevedono in particolare la firma congiunta di due agenti debitamente autorizzati dal contabile sui bonifici e su tutti i pagamenti bancari.
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Art. 85 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo