Art. 90
In vigore dal 18 feb 2008
1. Il revisore interno consiglia la Commissione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.
È incaricato in particolare dei seguenti compiti:
a)
valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione nonché l’efficienza dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;
b)
valutare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione delle risorse FES.
2. Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l’esercizio delle sue funzioni, se del caso sul posto, anche negli Stati membri e nei paesi terzi.
3. Il revisore interno presenta alla Commissione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. La Commissione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Egli presenta inoltre alla Commissione una relazione annuale di revisione contabile interna indicando il numero ed il tipo di controlli effettuati, le raccomandazioni formulate ed il seguito dato a queste ultime.
4. La Commissione trasmette annualmente all’autorità di scarico una relazione che riassume il numero ed il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate ed il seguito dato a queste ultime.
5. Gli articoli da 109 a 115 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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