Art. 87
In vigore dal 18 feb 2008
1. Le procedure di liquidazione, di autorizzazione e di pagamento delle spese devono essere completate entro un termine di 90 giorni a partire dalla data di esigibilità del pagamento. L’ordinatore nazionale o regionale autorizza la spesa e informa di conseguenza l’ordinatore competente della Commissione entro 45 giorni dalla scadenza di tale termine.
2. I creditori pagati in ritardo possono beneficiare di interessi di mora in conformità dell' del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
3. I reclami concernenti i ritardi di pagamento di cui essa è responsabile secondo l’ dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE sono a carico della Commissione, che li imputa sulle risorse del conto o dei conti di cui all’, paragrafo 6, dell’accordo interno.
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