Art. 91

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico delle risorse FES, la fornitura di beni mobili o immobili, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi. Tali appalti comprendono: a) gli appalti di forniture; b) gli appalti di lavori; c) gli appalti di servizi. 2.   Un contratto quadro è un contratto stipulato tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici per stabilire le norme essenziali che disciplinano i contratti da stipulare nel corso di un dato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e, ove opportuno, la quantità prevista. Il contratto è disciplinato dalle disposizioni del presente titolo riguardanti la procedura di aggiudicazione, ivi compresa la pubblicità.
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