Art. 94

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Le condizioni di partecipazione e le procedure per l’aggiudicazione degli appalti in relazione alle operazioni finanziate dal FES a favore degli Stati ACP sono quelle definite nell’allegato IV dell’accordo ACP-CE. Le procedure per l’aggiudicazione degli appalti in relazione alle operazioni finanziate dal FES a favore dei PTOM sono definite nelle misure d’attuazione della decisione d’associazione oltremare. 2.   La Commissione è tenuta al rispetto delle norme comunitarie sull’aggiudicazione degli appalti quando assume le funzioni di amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’attuazione dell’aiuto umanitario e dell’aiuto d’urgenza nell’ambito dell’accordo ACP-CE o della decisione sull’associazione d’oltremare.
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Art. 94 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo