Art. 99

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Fatto salvo l’allegato IV dell’accordo ACP-CE, l’amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie: a) ai candidati o agli offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all’, lettera b); b) ai contraenti dei quali sia stata accertata una grave violazione delle loro obbligazioni previste da contratti a carico del FES. In ogni caso, l’amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare le proprie osservazioni. 2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all’entità dell’appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere: a) nell’escludere il candidato, l’offerente o il contraente dai contratti d’appalto e dalle sovvenzioni finanziati dal FES, per il periodo massimo di dieci anni; e/o b) in sanzioni finanziarie inflitte al candidato, all’offerente o al contraente entro i limiti del valore dell’appalto in questione. 3.   L’articolo 134 ter, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis ai contratti finanziati con le risorse FES.
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