Art. 99
In vigore dal 18 feb 2008
1. Fatto salvo l’allegato IV dell’accordo ACP-CE, l’amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:
a)
ai candidati o agli offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all’, lettera b);
b)
ai contraenti dei quali sia stata accertata una grave violazione delle loro obbligazioni previste da contratti a carico del FES.
In ogni caso, l’amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all’entità dell’appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:
a)
nell’escludere il candidato, l’offerente o il contraente dai contratti d’appalto e dalle sovvenzioni finanziati dal FES, per il periodo massimo di dieci anni; e/o
b)
in sanzioni finanziarie inflitte al candidato, all’offerente o al contraente entro i limiti del valore dell’appalto in questione.
3. L’articolo 134 ter, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis ai contratti finanziati con le risorse FES.
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