Art. 102
In vigore dal 18 feb 2008
In caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta l’amministrazione aggiudicatrice di cui all’, paragrafo 1, lettera a), stipula una convenzione di delega nell’affidare funzioni esecutive ad organismi di diritto pubblico degli Stati ACP interessati ovvero ad organismi di diritto privato che svolgono funzioni di servizio pubblico. Essa stipula un contratto di servizi nell’affidare tali funzioni ad organismi di diritto privato. La Commissione garantisce che la convenzione di delega o il contratto di servizi stabiliscano:
a)
disposizioni adeguate per il controllo dell’utilizzazione delle risorse FES da parte della Commissione, dell’OLAF, dell’ordinatore nazionale o regionale, della Corte di conti e degli organismi nazionali di controllo degli Stati ACP interessati;
b)
la definizione chiara e l’esatta delimitazione dei poteri delegati all’organismo interessato e dei poteri attribuiti all’ordinatore nazionale o regionale;
c)
le procedure da seguire per l’esercizio dei poteri così delegati quali la selezione delle azioni da finanziare, l’aggiudicazione degli appalti o la supervisione dei lavori;
d)
uno strumento di revisione a posteriori e di sanzioni finanziarie se la concessione di sovvenzioni e le aggiudicazioni di appalti decise dall’organismo in questione non corrispondono alle procedure definite alla lettera c);
e)
un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni, comprendenti l’effettiva separazione degli incarichi dell’ordinatore e del contabile;
f)
un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione delle risorse FES e che rispecchi tale utilizzazione nei conti del FES.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:215:oj#art-102