Art. 101
In vigore dal 18 feb 2008
1. Nel caso degli appalti in amministrazione diretta, i progetti ed i programmi sono eseguiti in economia direttamente dai servizi pubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati.
La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che permettano l’assunzione del personale supplementare necessario, come esperti aventi la cittadinanza dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP. La partecipazione della Comunità riguarda soltanto la presa a carico di misure complementari e di spese d’esecuzione temporanee, rigorosamente limitate alle necessità del progetto in questione.
La gestione finanziaria di un progetto attuato in amministrazione diretta secondo il primo e il secondo comma è realizzata mediante conti anticipazioni locali gestiti da un amministratore locale e da un contabile locale, la cui nomina da parte dell’ordinatore nazionale o regionale deve essere preventivamente approvata dall’ordinatore competente della Commissione.
2. Nel caso degli appalti in amministrazione decentrata indiretta, l’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a) affida compiti inerenti l’esecuzione dei progetti o dei programmi a organismi di diritto pubblico dello Stato o degli Stati ACP interessati ovvero a organismi di diritto privato giuridicamente distinti dagli Stati ACP interessati.
In tal caso, l’organismo interessato provvede alla gestione ed all’esecuzione del progetto o del programma al posto dell’ordinatore nazionale o regionale. I compiti così delegati possono includere il potere di stipulare contratti nonché la gestione dei contratti e la direzione dei lavori a nome e per conto degli Stati ACP interessati.
3. Gli appalti in economia e gli appalti in amministrazione decentrata indiretta sono attuati sotto forma di un programma d’interventi da realizzare e di una stima dei relativi costi («il programma a preventivo»). Il programma a preventivo è un documento che fissa i mezzi in risorse umane e materiali necessari, il relativo bilancio di previsione e le modalità tecniche ed amministrative d’esecuzione per l’esecuzione decentrata di un progetto per un periodo di tempo determinato in economia amministrativa ed eventualmente mediante l’aggiudicazione di appalti pubblici e la concessione di sovvenzioni specifiche.
Ogni programma a preventivo è preparato dall’amministratore e dal contabile locale di cui al paragrafo 1, terzo comma, in caso di appalti in amministrazione diretta, o dall’organismo terzo di cui al paragrafo 2, in caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta. Il programma è quindi approvato dall’ordinatore nazionale o regionale e dall’ordinatore competente della Commissione prima dell’inizio delle attività previste.
4. Nell’ambito dell’esecuzione dei programmi a preventivo di cui al paragrafo 3, le procedure d’aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni devono essere conformi a quelle enunciate rispettivamente ai titoli V e VII.
5. Il ricorso agli appalti in economia e agli appalti in amministrazione decentrata indiretta deve figurare nelle convenzioni di finanziamento di cui all’, paragrafo 3.
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