Art. 104

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme: a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; b) somme forfettarie; c) finanziamenti a tasso fisso; d) una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) e c). 2.   Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo espresso in termini di valore assoluto.
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