Art. 104
In vigore dal 18 feb 2008
1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:
a)
rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
b)
somme forfettarie;
c)
finanziamenti a tasso fisso;
d)
una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) e c).
2. Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo espresso in termini di valore assoluto.
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