Art. 107
In vigore dal 18 feb 2008
1. Per ogni azione i singoli beneficiari possono ricevere soltanto una sovvenzione a valere sulle risorse FES.
2. Ogni beneficiario può ricevere per ciascun esercizio una sola sovvenzione di funzionamento a valere sulle risorse FES.
Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.
In nessun caso le risorse FES finanziano due volte i medesimi costi.
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