Art. 110
In vigore dal 18 feb 2008
1. Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto.
2. Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da:
a)
persone giuridiche; possono essere ammissibili le domande di sovvenzione presentate da entità che non costituiscono persone giuridiche ai sensi del diritto nazionale vigente, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e assumano le responsabilità finanziarie;
b)
persone fisiche, qualora ciò risulti necessario in virtù della natura o delle caratteristiche dell’azione o dell’obiettivo perseguito dal richiedente.
3. Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1, all’ e all’, paragrafo 2, lettera a).
I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al primo comma. Tuttavia, l’ordinatore può astenersi dall’esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto.
4. L’ordinatore principale può infliggere ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
Tali sanzioni possono essere anche inflitte ai beneficiari che, al momento della presentazione della domanda o nel corso dell’attuazione della sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall’ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.
Le disposizioni dell’ si applicano mutatis mutandis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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