Art. 115

In vigore dal 18 feb 2008
1.   L’importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l’accettazione da parte della Commissione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte della stessa. 2.   In caso d’inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi, la sovvenzione è sospesa o ridotta o soppressa dopo che il beneficiario ha potuto formulare le proprie osservazioni.
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Art. 115 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo