Art. 116
In vigore dal 18 feb 2008
1. Quando l’esecuzione dell’intervento richiede che il beneficiario proceda all’aggiudicazione di appalti, le convenzioni di sovvenzioni di cui all’, paragrafo 1, devono prevedere delle procedure conformi alle norme comunitarie di aggiudicazione degli appalti applicabili alla cooperazione con i paesi terzi.
2. Quando l’esecuzione dell’azione richiede la concessione di un sostegno finanziario a favore di terzi, il beneficiario della sovvenzione comunitaria può concedere tale sostegno a condizione che:
a)
la concessione del sostegno non sia lo scopo principale dell’azione;
b)
le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza margini discrezionali;
c)
tale sostegno riguardi importi esigui.
3. Ogni decisione o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione, dell’OLAF e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, su tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di un’assistenza finanziaria a valere sulle risorse FES.
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