Art. 120
In vigore dal 18 feb 2008
Gli stati finanziari di cui all’ sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:
a)
la continuità delle attività;
b)
la prudenza;
c)
la coerenza dei metodi contabili;
d)
la comparabilità delle informazioni;
e)
l’importanza relativa;
f)
la non compensazione;
g)
la preminenza della realtà sull’apparenza;
h)
la contabilità per competenza.
Storico versioni
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