Art. 120

In vigore dal 18 feb 2008
Gli stati finanziari di cui all’ sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi: a) la continuità delle attività; b) la prudenza; c) la coerenza dei metodi contabili; d) la comparabilità delle informazioni; e) l’importanza relativa; f) la non compensazione; g) la preminenza della realtà sull’apparenza; h) la contabilità per competenza.
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Art. 120 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo