Art. 124

In vigore dal 18 feb 2008
Il contabile trasmette i conti provvisori alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell’esercizio successivo. Il contabile trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, entro il 30 aprile dell’esercizio successivo, la relazione di cui all’, paragrafo 2, riguardante la gestione finanziaria nel corso dell’esercizio.
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