Art. 127
In vigore dal 18 feb 2008
1. La contabilità è il sistema di organizzazione dell’informazione finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.
2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità finanziaria. Le due contabilità sono tenute per esercizio in euro.
3. I dati della contabilità generale e finanziaria sono stabiliti alla chiusura dell’esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.
4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell’ordinatore delegato.
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