Art. 132

In vigore dal 18 feb 2008
Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell’esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e sincera dei conti.
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Art. 132 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo