Art. 134

In vigore dal 18 feb 2008
Le operazioni finanziate a valere sulle risorse FES gestite dalla BEI a norma dell’ sono soggette alle procedure di controllo e di discarico previste dallo statuto della BEI per tutte le sue operazioni. Le modalità del controllo da parte della Corte dei conti figurano nell’accordo tripartito. Esse sono convenute dalla BEI, dalla Commissione e dalla Corte dei conti nell’accordo vigente o in un eventuale nuovo accordo o in qualsiasi altro accordo sostitutivo. Per quanto riguarda le operazioni finanziate a valere sulle risorse FES gestite dalla Commissione a norma dell’, la Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente alle disposizioni del presente titolo.
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Art. 134 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo