Art. 138

In vigore dal 18 feb 2008
1.   La Commissione, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome del FES nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico delle risorse FES accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l’assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all’aggiudicazione e all’esecuzione degli appalti e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell’esecuzione finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico. Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dalle risorse FES. 2.   Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti: a) ad aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente; b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui al paragrafo 1. Le informazioni di cui alla prima frase del presente punto possono essere richieste solo dalla Corte dei conti. 3.   La Corte dei conti è autorizzata a verificare i documenti relativi alle entrate ed alle uscite del FES e detenuti nei servizi competenti della Commissione. 4.   La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all’impiego, da parte degli organismi esterni alla Commissione, delle risorse FES che questi hanno ricevuto sotto forma di sovvenzioni. 5.   Qualsiasi finanziamento sulle risorse FES a beneficiari esterni alla Commissione è subordinato all’accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subcontraenti, di una verifica eseguita dalla Corte dei conti sull’impiego dei finanziamenti accordati. 6.   L’uso di sistemi informatici integrati non può avere l’effetto di limitare l’accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi. 7.   Le autorità nazionali di controllo degli Stati ACP sono incoraggiate a partecipare ai lavori della Corte dei conti.
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Art. 138 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo