Art. 133
In vigore dal 18 feb 2008
1. La contabilità finanziaria permette di seguire in modo dettagliato l’esecuzione finanziaria delle risorse FES.
Illustra, integralmente, i seguenti aspetti:
a)
stanziamenti;
b)
impegni;
c)
pagamenti, crediti accertati e recuperi intervenuti durante l’esercizio per l’importo integrale e senza adeguamenti reciproci.
2. Se necessario, quando impegni, pagamenti e crediti sono indicati in moneta nazionale, il sistema contabile deve consentirne la registrazione in tale moneta oltre a quella in euro.
3. Gli impegni di cui all’ sono contabilizzati in euro per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione.
Gli impegni di cui all’, paragrafo 2, sono contabilizzati in euro per il controvalore degli appalti, delle convenzioni di sovvenzione e dei programmi a preventivo. Tale controvalore tiene eventualmente conto di quanto segue:
a)
un accantonamento per il pagamento delle spese rimborsabili su presentazione dei documenti giustificativi;
b)
un accantonamento per la revisione dei prezzi e per imprevisti quali definiti nei contratti finanziati dal FES;
c)
un accantonamento finanziario per la fluttuazione dei tassi di cambio.
4. L’insieme dei documenti contabili relativi all’esecuzione di un impegno sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di discarico sull’esecuzione finanziaria delle risorse FES, di cui all’, relativa all’esercizio nel corso del quale l’impegno è stato chiuso a livello contabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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