Art. 136
In vigore dal 18 feb 2008
1. Nell’ambito della cooperazione con gli Stati ACP, l’esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è conforme alle disposizioni del trattato, dell’accordo ACP-CE, dell’accordo interno, del presente regolamento e di ogni atto adottato in esecuzione degli stessi.
Nell’ambito della cooperazione con i PTOM l’esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è conforme alle disposizioni del trattato, della decisione sull’associazione d’oltremare, dell’accordo interno, del presente regolamento e di ogni altro atto applicabile.
2. Per l’assolvimento del suo compito, la Corte dei conti può prendere conoscenza, alle condizioni determinate all’, paragrafi 4 e 5, di tutti i documenti e le informazioni concernenti la gestione finanziaria dei servizi o organismi che riguardano le operazioni finanziate o cofinanziate a valere sulle risorse FES. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un’operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi.
Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all’assolvimento dei suoi compiti, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nell’ambito dell’esecuzione finanziaria della Commissione o per conto di questa.
Su richiesta della Corte dei conti, la Commissione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi del FES a far sì che la Corte dei conti possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.
Per l’assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alla Commissione ed alle autorità alle quali si applica il presente regolamento il nome degli agenti autorizzati ad effettuare controlli presso di loro.
Storico versioni
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