Art. 140

In vigore dal 18 feb 2008
1.   La Corte dei conti comunica alla Commissione qualsiasi osservazione che, a suo avviso, deve figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate. La Commissione dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette osservazioni. La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione. 2.   Le relazioni speciali di cui al paragrafo 1, accompagnate dalle risposte della Commissione, sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo ed al Consiglio, ciascuno dei quali decide, eventualmente d’intesa con la Commissione, quale seguito darvi. Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea talune relazioni speciali, esse devono essere accompagnate dalle risposte della Commissione. 3.   La Corte dei conti può emettere pareri su questioni riguardanti il FES su richiesta di una delle altre istituzioni.
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