Art. 144
In vigore dal 18 feb 2008
1. La Commissione si adopera per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.
2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni da essa impartite ai servizi incaricati dell’esecuzione finanziaria delle risorse FES. Anche questa relazione viene trasmessa alla Corte dei conti.
3. La decisione di scarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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