Art. 145

In vigore dal 18 feb 2008
Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, entro il 1o settembre, le sue previsioni di impegni e di pagamenti necessarie ai fini della comunicazione di cui all’, paragrafo 1, dell’accordo interno, relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi, conformemente a detto accordo. La BEI trasmette alla Commissione previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti quando ciò viene ritenuto opportuno. Le relative modalità vengono stabilite nella convenzione di gestione di cui all’.
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Art. 145 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo