Art. 145
In vigore dal 18 feb 2008
Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, entro il 1o settembre, le sue previsioni di impegni e di pagamenti necessarie ai fini della comunicazione di cui all’, paragrafo 1, dell’accordo interno, relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi, conformemente a detto accordo.
La BEI trasmette alla Commissione previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti quando ciò viene ritenuto opportuno. Le relative modalità vengono stabilite nella convenzione di gestione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:215:oj#art-145