Art. 149

In vigore dal 18 feb 2008
1.   La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi, finanziato dal FES per consentire di seguire il ciclo completo dal ricevimento dei fondi al versamento e quindi le entrate generate ed eventuali recuperi successivi. La BEI elabora le norme e i metodi contabili pertinenti in base alle norme internazionali e ne informa la Commissione e gli Stati membri. 2.   La BEI trasmette ogni anno al Consiglio ed alla Commissione una relazione sull’esecuzione delle operazioni finanziate a valere sulle risorse FES di cui cura la gestione, compresi gli stati finanziari stabiliti secondo le norme e metodi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all’, paragrafo 2. Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro il 28 febbraio e nella versione definitiva entro il 30 giugno dell’esercizio successivo, affinché possano essere utilizzati dalla Commissione per preparare i conti di cui all’ del presente regolamento, a norma dell’, paragrafo 6, dell’accordo interno. La relazione sulla gestione finanziaria delle risorse gestite dalla BEI è da questa presentata alla Commissione entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.
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Art. 149 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo