Art. 151
In vigore dal 18 feb 2008
Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da loro organismi incaricati dell’esecuzione, secondo le priorità enunciate nelle strategie di cooperazione per ciascun paese di cui al regolamento di esecuzione previsto dall’, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo interno e all’ della decisione sull’associazione d’oltremare, la BEI può affidare agli Stati membri o ai loro organismi incaricati dell’esecuzione la responsabilità della gestione degli aiuti della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:215:oj#art-151