Art. 155

In vigore dal 18 feb 2008
Gli importi stanziati per progetti del 9o FES o di precedenti FES che risultano non impegnati a norma dell’, paragrafo 3, dell’accordo interno, o disimpegnati — salvo diversamente deciso dal Consiglio, all’unanimità, in conformità dell', paragrafo 4, dell’accordo interno, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all’, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo. L’impatto sul contributo dei singoli Stati membri viene calcolato in proporzione al rispettivo contributo al 9o FES. Tale impatto viene calcolato ogni anno, e per la prima volta nell’anno successivo all’analisi dei risultati del 2010 prevista all’allegato 1ter dell’accordo ACP-CE.
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