Art. 154
In vigore dal 18 feb 2008
Le rimanenze di entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dei FES precedenti sono trasferite al 10o FES e sono assegnate agli stessi obiettivi previsti per le entrate di cui all’, paragrafo 6, dell’accordo interno. Lo stesso vale per altre entrate, costituite ad esempio da interessi di mora percepiti in caso di versamenti tardivi dei contributi degli Stati membri ai FES precedenti nonché dagli interessi, maturati sulle risorse dei FES gestite dalla BEI.
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