Art. 157

In vigore dal 18 feb 2008
La procedura riguardante i contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 57 a 61 si applica per la prima volta ai contributi dell’anno n + 2, a condizione che il 10o FES entri in vigore tra il 1o ottobre dell’anno n e il 30 settembre dell’anno n + 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:215:oj#art-157

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 157 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo