Art. 157
In vigore dal 18 feb 2008
La procedura riguardante i contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 57 a 61 si applica per la prima volta ai contributi dell’anno n + 2, a condizione che il 10o FES entri in vigore tra il 1o ottobre dell’anno n e il 30 settembre dell’anno n + 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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