Art. 10

In vigore dal 18 feb 2008
Le risorse FES vengono stanziate per scopi specifici in base ai principali strumenti di cooperazione, come previsto dal protocollo finanziario dell’accordo ACP-CE e dalla decisione sull’associazione d’oltremare. Per quanto riguarda gli Stati ACP, tali strumenti sono fissati dal protocollo finanziario di cui all’allegato I ter dell’accordo ACP-CE. Lo stanziamento delle risorse si basa inoltre sulle disposizioni dell’accordo interno e tiene conto delle risorse riservate alle spese di sostegno associate alla programmazione e all’esecuzione ai sensi dell’ di detto accordo. Per quanto riguarda i PTOM, tali strumenti figurano nell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare. Lo stanziamento di tali risorse tiene anche conto della riserva non assegnata prevista dall’, paragrafo 4, di detto allegato e delle risorse riservate agli studi e alle misure di assistenza tecnica di cui all’, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo