Art. 8
In vigore dal 18 feb 2008
1. Gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o all’azione in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario.
2. Non sono dovuti interessi alle Comunità nei casi di:
a)
prefinanziamenti che non costituiscono importi ingenti;
b)
prefinanziamenti versati a norma dei contratti d’appalto di cui all’;
c)
anticipi pagati a membri delle istituzioni e al personale a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (lo statuto);
d)
prefinanziamenti versati nell’ambito della gestione congiunta di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
3. Gli del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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