Art. 4
In vigore dal 18 feb 2008
Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano esclusivamente all’esecuzione finanziaria delle risorse FES gestite dalla Commissione. Tali disposizioni non possono essere interpretate come fonte di obblighi della Commissione nell’esecuzione finanziaria delle risorse FES gestite dalla BEI.
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