Art. 3

In vigore dal 18 feb 2008
La Banca europea per gli investimenti (BEI) provvede, per conto della Comunità, alla gestione del Fondo investimenti e degli abbuoni di interessi ed effettua le relative operazioni, secondo le modalità di cui alla parte seconda. In questo ambito la BEI agisce a nome e a rischio della Comunità. La BEI provvede all’esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse FES.
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