Art. 7
In vigore dal 18 feb 2008
1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad uno stanziamento del FES.
2. Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti.
3. Gli interessi maturati dai fondi di proprietà del FES sono iscritti a bilancio tra le entrate del FES.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:215:oj#art-7