Art. 5
In vigore dal 18 feb 2008
1. Salvo indicazione contraria, i riferimenti fatti nel presente regolamento agli Stati ACP includono gli organismi o i loro rappresentanti di cui agli dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE debitamente autorizzati all’esercizio delle loro competenze nell’ambito di detto accordo.
2. L’esercizio di bilancio ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
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