Art. 13

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Il principio della sana gestione finanziaria impone che le risorse FES vengano impiegate applicando il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni modalità di gestione. 2.   Ai fini dell’esecuzione delle risorse FES, il controllo interno viene definito come un processo applicabile a tutti i livelli della gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; b) affidabilità delle relazioni; c) salvaguardia degli attivi e informazione; d) prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità; e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi nonché della natura dei pagamenti in questione.
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