Art. 14

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Le risorse FES sono stabilite nel rispetto del principio della trasparenza; lo stesso vale per l’esecuzione e il relativo rendiconto. 2.   Le stime annuali degli impegni e dei pagamenti ai sensi dell’ dell’accordo interno e i conti del FES di cui all’ sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal FES, di cui essa dispone qualora l’esecuzione delle risorse FES sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione finanziaria secondo altre modalità di gestione. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (12), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13), e dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all’.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo