Art. 11

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Le risorse FES sono utilizzate nel rispetto della sana gestione finanziaria, ovvero conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia. 2.   Secondo il principio dell’economia, i mezzi impiegati per la realizzazione delle attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore. Secondo il principio dell’efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti. Secondo il principio dell’efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi. 3.   Vengono fissati obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine. La realizzazione di tali obiettivi viene controllata mediante indicatori di prestazione.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo