Art. 118

In vigore dal 18 feb 2008
1.   La Commissione elabora, entro il 31 luglio di ogni anno, i conti del FES che ne descrivono la situazione finanziaria al 31 dicembre dell’esercizio precedente. I conti del FES comprendono: a) gli stati finanziari di cui all’; b) le relazioni sull’esecuzione finanziaria di cui all’; c) gli stati finanziari e le informazioni forniti dalla BEI a norma dell’, paragrafo 2. 2.   I conti del FES sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria dell’esercizio trascorso che riferisce fedelmente in merito a quanto segue: a) la realizzazione degli obiettivi dell’esercizio, conformemente al principio della sana gestione finanziaria; b) la situazione finanziaria e gli eventi che hanno influito in modo significativo sulle attività svolte nel corso dell’esercizio.
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Art. 118 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo