Art. 118
In vigore dal 18 feb 2008
1. La Commissione elabora, entro il 31 luglio di ogni anno, i conti del FES che ne descrivono la situazione finanziaria al 31 dicembre dell’esercizio precedente. I conti del FES comprendono:
a)
gli stati finanziari di cui all’;
b)
le relazioni sull’esecuzione finanziaria di cui all’;
c)
gli stati finanziari e le informazioni forniti dalla BEI a norma dell’, paragrafo 2.
2. I conti del FES sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria dell’esercizio trascorso che riferisce fedelmente in merito a quanto segue:
a)
la realizzazione degli obiettivi dell’esercizio, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
b)
la situazione finanziaria e gli eventi che hanno influito in modo significativo sulle attività svolte nel corso dell’esercizio.
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