Art. 122

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Gli stati finanziari sono elaborati dal contabile e presentati in milioni di euro. Essi comprendono: a) il bilancio finanziario, che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del FES al 31 dicembre dell’esercizio precedente; è presentato secondo la struttura stabilita dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività del FES; b) la tabella dei flussi di cassa, che illustra gli incassi e gli esborsi dell’esercizio, la situazione finale di tesoreria e la situazione di variazione del patrimonio netto in relazione all’esercizio precedente; c) una tabella dei crediti dovuti al FES che specifichi: i) i crediti ancora da recuperare all’inizio dell’esercizio; ii) i diritti accertati nel corso dell’esercizio; iii) gli importi recuperati nel corso dell’esercizio; iv) gli annullamenti dei diritti accertati; v) i crediti ancora da recuperare alla fine dell’esercizio. 2.   L’allegato agli stati finanziari completa e commenta le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e fornisce tutte le informazioni complementari previste dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, quando tali informazioni sono pertinenti in relazione alle attività del FES.
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