Art. 125
In vigore dal 18 feb 2008
1. La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori, relativamente alla parte delle risorse FES per le quali la Commissione provvede alla esecuzione finanziaria a norma dell’, per permettere alla Commissione di apportare le correzioni giudicate necessarie per stabilire i conti definitivi.
2. Il contabile prepara i conti definitivi corredati da una nota da lui redatta nella quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati in conformità con il titolo VIII e con i principi, le norme e i metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.
3. La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette, entro il 31 luglio dell’esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
4. Entro il 15 novembre dell’esercizio successivo i conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, accompagnati dalla dichiarazione di affidabilità rilasciata dalla Corte dei conti, relativamente alla parte delle risorse FES per le quali la Commissione provvede all’esecuzione finanziaria a norma dell’.
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